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                      Violazione articolo 62, si chiude l’istruttoria Eurospin. L’Antitrust: “nessuna violazione”

                      Eurospin
                      “La condotta commerciale posta in essere dalla società Eurospin Italia Spa non presenta allo stato elementi sufficienti ad integrare una violazione dell’articolo 62 del D.L. 1/2012 e dell’articolo 4 del Decreto di attuazione”. Così la delibera del 9 luglio dell’Antitrust, a chiusura dell’istruttoria aperta nei confronti del leader di mercato nel canale discount, a seguito di una segnalazione di un fornitore di ortofrutta

                       

                      Dalla Redazione

                       

                      Il procedimento concerne la condotta commerciale posta in essere da Eurospin Italia consistente nella previsione di due oneri economici, per “servizi di segreteria” o “di centrale” e “premi di fine periodo”, a carico dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari, stabiliti negli articoli 17 e 18 delle condizioni generali di contratto in vigore dal 2012. In particolare, tale condotta commerciale, in presenza di un significativo squilibrio di forza tra le parti del contratto di fornitura di prodotti agricoli e alimentari, potrebbe essersi tradotta concretamente in una imposizione da parte di Eurospin Italia di condizioni negoziali ingiustificatamente gravose, in violazione dell’articolo 62, comma 1 e comma 2, lettera a), c), d) ed e), del D.L. 1/2012 e dell’articolo 4, comma 1 e comma 2, lettera a) del Decreto di attuazione n. 199/2012.

                       

                      La segnalazione era pervenuta all’Antitrust il 4 giugno 2014. Il fornitore lamentava la ricezione di una e.mail di Eurospin con la proposta di modifica al contratto di fornitura e la previsione di due nuovi contributi a carico dei fornitori. In base alla documentazione acquisita nel corso del procedimento, anche a seguito degli accertamenti ispettivi, è emerso che in realtà i due oneri economici per “servizi di segreteria” o “di centrale” e “premio di fine periodo” non erano stati introdotti ex novo con la proposta di modifica contestata in avvio, ma erano già previsti negli articoli 17 – Servizi di segreteria – e 18 – Premi di fine periodo – delle condizioni generali del contratto di cessione in vigore dal 2012 con tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari del Gruppo. Con la comunicazione contestata in avvio la società ha proposto ai propri fornitori una revisione delle percentuali dei due contributi.

                       

                      In data 11 marzo 2015 sono state inoltrate specifiche richieste di informazioni ai ventotto fornitori del Gruppo ai quali sono risultate effettivamente applicate le percentuali di contributo e di sconto oggetto della originaria segnalazione, contestate in sede di avvio di procedimento. Tra il 20 marzo 2015 e il 28 aprile 2015 sono pervenute le risposte da parte di ventuno fornitori. Nel corso dell’istruttoria svolta è emerso che Eurospin ha modificato le condizioni generali del contratto di cessione con i fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, semplificando tutti i citati oneri economici e riducendoli a due soli. Il contributo previsto dall’articolo 17 “servizi di segreteria” viene considerato, da pressoché tutti i fornitori, proporzionato rispetto al servizio reso dal distributore.

                       

                      Per alcuni dei fornitori il passaggio ad un contributo unico per i servizi di segreteria o di centrale ha comportato un onere minore, o comunque, non ha comportato significative differenze. Lo sconto previsto dall’articolo 18 “premio di fine periodo” viene concordato in sede di stipula e/o rinnovo del contratto ed è sostanzialmente considerato nel calcolo del prezzo di cessione dei prodotti. La misura della percentuale dello sconto è in linea con quelle applicate da altri importanti operatori della Gdo. Secondo i fornitori anzi gli oneri economici applicati e contestate in sede di avvio del procedimento appaiono contenuti (in quanto inferiori all’1%) rispetto a quelli generalmente applicati dalla Gdo.

                       

                      Dall’esame dei documenti acquisiti agli atti del fascicolo istruttorio, anche ad esito degli accertamenti ispettivi svolti presso la sede della società, e, in particolare, dal tenore delle risposte fornite dalle imprese interpellate nel corso del procedimento, non è possibile inferire che Eurospin Italia abbia, in qualche modo, abusato della propria maggior forza commerciale per imporre, unilateralmente, ai fornitori di prodotti agricoli ed alimentari del Gruppo, o a taluni tra essi, condizioni contrattuali che possano considerarsi ingiustificatamente gravose. In particolare, i fornitori del Gruppo, destinatari di una specifica richiesta di informazioni sul punto, hanno rilevato che i due contributi per “servizi di segreteria o di centrale” e per “premi di fine periodo” sono stati in realtà concordati con il distributore in sede di conclusione/rinnovo delle condizioni generali del contratto di cessione, e non da esso pretesi in virtù di pressioni o condizionamenti indebiti.

                       

                      Più precisamente, la modifica contrattuale inizialmente contestata in sede di avvio di procedimento è avvenuta successivamente ad una fase di trattative tra Eurospin e i fornitori interessati e in costanza di rapporto negoziale. La modifica contrattuale non era quindi istitutiva di nuove voci di addebito – perché già previste nel contratto – né unilaterale – perché previamente concordata – né retroattiva, atteso che in costanza di rapporto le nuove percentuali venivano negoziate con una tempistica coerente con l’inizio del nuovo anno contrattuale.

                       

                      Il punto di vista di Eurospin, come emerge dalle argomentazioni difensive. Eurospin ha deciso di raggruppare in un’unica voce denominata “servizi di segreteria” o “cd. di centrale”, espressa in misura percentuale sul fatturato realizzato con il Gruppo, tutti i precedenti contributi diversificati per ragioni di efficienza e semplificazione. Tale voce – quantificabile all’atto di sottoscrizione del contratto e comprensiva di tutti i servizi che la Capogruppo svolgeva e svolge in favore dei fornitori (quali la gestione centralizzata non soltanto della trattativa, ma anche di tutte le problematiche e questioni inerenti l’esecuzione dei contratti) avrebbe comportato una sensibile semplificazione amministrativa nella gestione dei corrispettivi da parte dei fornitori.

                       

                      Il passaggio al contributo unico per servizi di segreteria o di centrale non ha comportato un aumento dell’onere economico per tutti i fornitori, in quanto per alcuni non vi è stata sostanziale modifica nella contribuzione, mentre per altri vi è stata anzi una diminuzione dell’importo dovuto. La misura di tali servizi sarebbe commisurata all’entità delle controprestazioni offerte da Eurospin Italia e, rapportata a quelle degli altri operatori della Gdo, risulterebbe estremamente contenuta e proporzionata. Quanto al “premio di fine periodo” si tratta di uno sconto di fine periodo concordato con il fornitore in sede di stipula del contratto o di rinnovo. Il fornitore sarebbe, quindi, in grado di prevedere l’impatto del premio sul proprio conto economico in anticipo rispetto al periodo di fornitura.

                       

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