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                      Green Pass: obbligatorio per partecipare alle fiere, non serve sui trasporti

                      Green Pass obbligatorio per accedere alle manifestazioni fieristiche, come Cibus, in programma dal 31 agosto al 3 settembre, e Macfrut, in programma dal 7 al 9 settembre, ma anche per partecipare a convegni e per mangiare al ristorante al chiuso. L’obbligo, messo nero su bianco dal decreto approvato dal consiglio dei ministri e annunciato dal presidente del consiglio Mario Draghi il 22 luglio, entrerà in vigore dal 6 agosto per la popolazione dai 12 anni in su. Non servirà per fare acquisti al supermercato o nei negozi e per il trasporto pubblico urbano, mentre entrerà in vigore l’obbligo del Green Pass per i viaggi a lunga percorrenza su treni, aerei e navi. Dal 15 ottobre il Green Pass verrà esteso anche alle aziende private. Resta l’obbligo della mascherina al chiuso e nei luoghi affollati (anche all’aperto)

                      Dalla Redazione

                      green pass

                      Foto: Ansa

                      +++ AGGIORNATO L’1 OTTOBRE 2021 +++

                      Annunciato da presidente del consiglio Mario Draghi il 22 luglio, il nuovo decreto composto da 11 articoli prevede l’obbligo del Green Pass per accedere a numerosi eventi pubblici, ma anche, ad esempio, per pranzare o cenare al ristorante o al bar al tavolo. Nel decreto sono indicati anche i nuovi parametri con cui una regione passerà in zona Gialla, Arancio o Rossa. Ad esempio, una regione entrerà in zona Gialla qualora avrà almeno il 10% dei posti occupati in terapia intensiva e il 15% in area medica.

                      Tra le misure anche la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, che era stato decretato all’inizio dell’epidemia da Covid-19 il 31 gennaio 2020, in modo tale da poter agire con più rapidità in base all’andamento del virus. Alla base l’aumento di contagi dovuto alla variante Delta, che in quanto più contagiosa ha più probabilità di infettare più persone a rischio di finire in terapia intensiva.

                      Cos’è il Green Pass? Di fatto il Green Pass altro non è che una certificazione nominale provvista di QR code rilasciata dai 12 anni in su che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid o un esito negativo di un test. Si può avere in diversi modi e fornendo codici e documenti differenti. Può essere utilizzata tramite smarthone o stampata, e viene rilasciata qualche giorno dopo la prima dose di vaccino e poi a ciclo completo (quindi dopo aver ricevuto due dosi di vaccino contro il covid) con validità 9 mesi dalla seconda inoculazione. Come dicevamo, il Green Pass non viene rilasciato solo a chi si è vaccinato contro il Covid, ma anche a chi ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita dal Covid. La durata di validità del Green Pass in caso di guarigione è di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione dal Covid. In caso di tampone negativo, invece, il certificato ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test.

                      Nel decreto sono previste delle agevolazioni economiche per effettuare i tamponi. L’articolo 5 del provvedimento stabilisce infatti che “il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure contro il Covid-19 definisce d’intesa con il ministro della Salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto”. C’è da dire che alcune regioni si sono già attivate da tempo per offrire gratuitamente il servizio di tamponi ai propri cittadini.

                      A cosa serve il Green Pass? Il Green Pass servirà dal 6 agosto in poi per poter accedere di fatto a tutti quei luoghi “pubblici” in cui confluiscono molte persone. Nella lista sono comprese le fiere, convegni e congressi, poi ancora musei, centri culturali, mostre, poi ancora spettacoli, centri termali, parchi tematici e molti altri. Facilita anche gli spostamenti verso alcuni stati esteri. Resta l’obbligo di mascherina per tutti i luoghi pubblici al chiuso ma anche per alcuni eventi all’aperto.

                      Il Green Pass servirà anche per i viaggi a lunga percorrenza in Italia su mezzi di trasporto pubblici su treni, aerei e navi. Non sarà invece necessario per il trasporto pubblico locale, anche se alle Regioni è stato chiesto un piano dettagliato sul potenziamento dei mezzi pubblici: l’intenzione è infatti quella di aumentare il numero delle corse, visto che l’80% della capienza non è sufficiente a garantire il distanziamento su metro e autobus.

                      Rimangono dunque le regole già previste che impongono il distanziamento per chi non è convivente sia per i posti a sedere, sia quando si sta in piedi. Obbligatorio anche indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio. Come sempre, il governo raccomanda di mantenere il distanziamento personale, non solo nei luoghi pubblici ma anche nei luoghi privati tra conoscenti, un buon ricircolo d’aria e l’utilizzo corretto di mascherina nei luoghi al chiuso e in quelli all’aperto con tante persone.

                      Dal 15 ottobre, invece, l’obbligo del green pass verrà esteso a tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato. Sarà necessario per chi lavora nel mondo della scuola, chi lavora in aziende private, ma anche per badanti o colf che lavorano a domicilio. La verifica del Green Pass non sarà obbligatoria per i liberi professionisti che offrono servizi presso i domicili, i quali però dovranno mostrarlo se accedono a un luogo di lavoro pubblico o privato. Permane comunque l’obbligo di rispettare le misure di prevenzione come mantenere il distanziamento interpersonale e utilizzare la mascherina nei luoghi al chiuso. A verificare il Green Pass saranno i datori di lavoro, che potranno procedere con controlli a campione o i dipendenti a cui è stato assegnato questo compito, che dovranno anche verificare il possesso della certificazione da parte del titolare dell’azienda. Le aziende non saranno sanzionate nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse trovare dei lavoratori sprovvisti della certificazione, a condizione che le verifiche siano state effettuate “nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto da decreto legge 127 del 2021”.

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