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                      Caso Celox: Coop vince il ricorso contro la sentenza dell’Antitrust

                      Coop Italia e Coop Alleanza 3.0 vincono al Consiglio di Stato sull’istruttoria in materia di relazioni commerciali tra operatori della filiera agro-alimentare: annullato il cuore del provvedimento impugnato nove anni fa dall’Agcm, che multò le due cooperative per presunte pratiche sleali nei confronti dell’azienda cesenate Celox, fornitrice di pere

                      Dalla Redazione

                      Coop carrello caso Celox

                       

                      Si conclude l’annosa vicenda fra Coop Italia, Coop Alleanza 3.0 – che ai tempi dello scoppio del caso si chiamava Coop Adriatica – e Celox Trade, azienda cesenate fornitrice di pere che nel 2015 si rivolse all’Antitrust per denunciare presunte pratiche sleali da parte delle due centrali d’acquisto Coop, che secondo l’Agcm sarebbero state colpevoli di avere violato l’articolo 62, abusando quindi del loro “potere” commerciale nei confronti del fornitore stesso. In pratica, secondo l’Agcm, che ai tempi multò le cooperative per 50 mila euro, “Coop Italia e Coop Alleanza avrebbero imposto a Celox una serie di sconti e contributi economici eccessivamente onerosi, non proporzionati al rapporto in atto tra le parti”, si diceva nella prima accusa dell’Antitrust avanzata nove anni fa. Il caso finì anche in un dossier di Report, allora condotto da Milena Gabbanelli, che ne scrisse anche sul Corriere della Sera. Netta fu la replica di Coop, che in quel caso fu messa ingiustamente alla gogna senza possibilità di dire la sua in tv. Coop Italia rispose punto per punto con un blog dedicato e fece ricorso contro la sentenza dell’Antitrust.

                      Ebbene oggi, dopo ben nove anni, Coop Italia e Coop Alleanza 3.0 vincono al Consiglio di Stato sull’istruttoria in materia di relazioni commerciali tra operatori della filiera agro-alimentare: annullato il cuore del provvedimento impugnato, come si legge in una nota dello studio legale Osborne Clarke che ha assistito le due cooperative.

                      Annullato il provvedimento dell’Agcm

                      Nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato sull’istruttoria “AL14 Coop Italia – Centrale Adriatica / Condizioni contrattuali con fornitori”, Coop Italia e Alleanza 3.0 hanno ottenuto l’annullamento del cuore del provvedimento impugnato e, quindi, di due delle tre sanzioni irrogate dall’Antitrust.

                      Coop Italia e Alleanza 3.0 sono state assistite da un team di legali di Osborne Clarke, formato dai partner Enrico Fabrizi e Giorgio Lezzi, dal counsel Angelo Molinaro (nella foto) e dalla senior associate Federica Fischetti.

                      Si tratta di un caso di applicazione della precedente “Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari” (art. 62 del DL 24.1.2012, n. 1), come si legge nella nota. Condividendo le difese delle appellanti in merito all’inconsistenza dell’impianto probatorio, il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento dell’Agcm nella parte in cui aveva accertato che la relazione tra le Cooperative e il loro fornitore Celox fosse caratterizzata da un “significativo squilibrio di potere contrattuale” a favore delle prime. Respinta anche l’ipotesi che, facendo leva su detto squilibrio, le Cooperative avessero imposto condizioni contrattuali “ingiustificatamente gravose” e condizioni “extra contrattuali”.

                      “Condotta corretta”

                      “Sulla base di importanti principi in materia di prova dell’illecito, la sentenza ha confermato la correttezza della condotta di Coop Italia e Alleanza 3.0, escludendo che vi sia stata una imposizione di condizioni contrattuali – conclude la nota dello studio legale -. Alla luce della documentazione in atti, il Consiglio di Stato ha sostanzialmente ritenuto che le condizioni contrattuali fossero state oggetto di una negoziazione tra le parti e che Celox fosse “interessata alla prosecuzione di un vantaggioso rapporto contrattuale”.

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